L’articolo 5 del Regolamento, rubricato sotto la voce “Cancellazione del volo”, prevede gli obblighi del vettore operativo nei confronti del passeggero in caso di cancellazione di volo, consistenti, a norma dell’art. 7, nella compensazione pecuniaria pari ad:
€ 600,00 per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km
€ 400,00 per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 km e 3.500 km
€ 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km